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Superbonus

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 


 

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio o alla riqualificazione energetica degli edifici.

La principale novità introdotta, è la possibilità, al posto di ricevere il rimborso a conguaglio delle tasse, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente a quanto speso. In questo caso si dovrà inviare, a partire dal 15 ottobre 2020, una comunicazione per esercitare l’opzione.

 

Vediamo più nel dettaglio quali categorie hanno diritto al Superbonus:

  • Condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 


I lavori che interessano il SUPERBONUS

Per rendere effettivo il Superbonus 110 dovranno essere effettuati dei lavori che possiamo definire principali o trainanti:

  •  isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamigliari che sia funzionalmente indipendente  disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamigliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus). 

 

Oltre agli interventi trainanti appena visti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

 

Al fine di rendere operativo il Superbonus dovrà essere garantito il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico dovrà essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetico (A.P.E.), rilasciato da un tecnico abilitato.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, e sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa, come anticipato sopra, alla detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione dovuta. Questa cessione può essere concessa a istituti di credito o intermediari finanziari.

 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  •  alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).  Il decreto Rilancio prevede inoltre che, i soggetti che sostengono, nel biennio 2020/21, spese per i seguenti interventi possono optare, in alternativa dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  •  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso. I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Infine per esercitare l’opzione, per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 


 

Il Superbonus è parte integrante di una serie di nuovi Bonus Edilizia, quali:

  • Ecobonus 110
  • Sismabonus
  • Ecosismabonus
  • Bonus Facciate 2020
  • Recupero del Patrimonio Edilizio

Visualizza tutte le informazioni nella sezione dedicata: Guida Rapida agli Incentivi

 


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